Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 5
(Procedimenti di competenza regionale)
1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici, ivi compresi quelli citati all'articolo 3, comma 1, lettera a), le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.
1 bis. La Regione, previa convenzione, può delegare anche a Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) l’esercizio delle funzioni di autorità espropriante per procedimenti di competenza della Regione, specificamente individuati, finalizzato alla progettazione e all’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il presente comma si applica anche alle convenzioni in essere con ILSPA alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34‘Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione’ - Collegato 2018).(1)
2. L'ente delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.
3. La Regione può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedimentali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.
4. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:
a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
b) provvede alla pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale e sul sito informatico della Regione, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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