Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 10
(Operazioni per la redazione del progetto)
1. Le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 15, commi 2 e 3, del TUE, allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, possono essere sostituite dalla pubblicazione per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni nel cui territorio ricadono gli immobili nei quali i tecnici intendono introdursi, nonché sul sito informatico della Regione.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche si applica l'articolo 52 septies del TUE. L'avviso all'albo pretorio di cui al suddetto articolo è pubblicato anche sul sito informatico della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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