Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 12
(Disposizioni relative agli effetti dell'espropriazione per i terzi)
1. L'autorità espropriante esercita le funzioni di cui al presente articolo.
2. L'autorità espropriante, con provvedimento motivato, dispone la modifica o lo spostamento degli impianti interferenti, ponendo i relativi oneri economici a carico del beneficiario dell'espropriazione ed a favore dell'esercente.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per le ipotesi di espropriazione di diritti reali diversi dalla proprietà.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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