Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 13
(Spese della procedura)
1. Il promotore dell'espropriazione rimborsa all'autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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