Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 15
(Collegio tecnico)
1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all'articolo 21 del TUE; in tal caso non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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