Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 19
(Disposizioni in materia di servitù)
1. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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