Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 21
(Indennità per l'imposizione di servitù)
1. L'indennità per l'imposizione di servitù, relativamente alle infrastrutture lineari energetiche, in sede di offerta di cui all'articolo 20, comma 1, del TUE, e tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 44 del TUE, è commisurata al valore venale del bene relativamente alle aree occupate dai basamenti dei sostegni, dai cavi interrati e dalle cabine o da altre costruzioni.
2. Ai fini dell'offerta di cui al comma 1, il valore venale corrisponde:
a) per le aree non edificabili, al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura praticata nella singole regioni agrarie, così come previsto all'articolo 40, commi 1 e 3, del TUE;
b) per le aree edificabili, al valore determinato ai sensi dell'articolo 36 del TUE.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi