Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 22
(Disposizioni transitorie)
1. Ai progetti e ai piani per i quali, al 30 giugno 2003, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.
2. Alle infrastrutture lineari energetiche per le quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, continuano ad applicarsi le norme vigenti a tale data, escluse quelle incompatibili con il titolo II, capo VI, del TUE.
3. I commi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dell'espropriazione o il proponente delle opere abbia optato espressamente per l'applicazione delle disposizioni del TUE ai procedimenti in corso, relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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