Legge Regionale 4 marzo 2009 , n. 3

Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità

(BURL n. 9, 1° suppl. ord. del 06 Marzo 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-04;3

Art. 23
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:
a) la legge regionale 28 gennaio 1980, n. 11 (Norme sul funzionamento delle commissioni per la determinazione dei valori agricoli medi e dell'indennità di espropriazione e di occupazione)(2);
b) la legge regionale 23 gennaio 1981, n. 9 (Norme sulle occupazioni temporanee e d'urgenza e sui relativi atti preparatori dei procedimenti di espropriazione per accelerare gli interventi degli enti locali)(3);
c) gli articoli 5, commi 4 e 5, 8, 12, 14 e 15 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)(4);
d) l'articolo 50 della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale)(5);
e) l'articolo 3, commi 100, 101, 103, 104 e 105, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')(6);
f) l'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordina mentale 2005)(7).
2. Sono o restano altresì abrogati:
b) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 33 (Modifiche alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52 e disposizione integrativa in relazione alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70 in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt)(8).
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 28 gennaio 1980, n. 11, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 23 gennaio 1981, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 16 agosto 1982, n. 52, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 12 settembre 1983, n. 70, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
6. Si rinvia alla l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
7. Si rinvia alla l.r. 8 febbraio 2005, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
8. Si rinvia alla l.r. 9 luglio 1984, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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