Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda

(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8

Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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