Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 31
(Circolazione gratuita e agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico)
(Art. 8, l.r. 1/02)(2)
1. A decorrere dal 1º agosto 2004 è riconosciuto il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale alle seguenti categorie di residenti in Lombardia:
a) i cavalieri di Vittorio Veneto;
b) gli invalidi di guerra e di servizio dalla prima alla quinta categoria e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
c) i deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., con invalidità dalla prima alla quinta categoria, ovvero con invalidità civile non inferiore al 67 per cento;
d) gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
e) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite con atto della Giunta regionale;
f) i sordi in possesso di certificato relativo alla condizione di sordità ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordi e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordi);
g) gli agenti ed ufficiali di Polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 del codice di procedura penale in servizi di pubblica sicurezza, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
2. A decorrere dal 1º agosto 2004, è riconosciuto altresì il diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale ai cittadini italiani e stranieri invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100 per cento, formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato, e loro eventuali accompagnatori, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale.
3. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100 per cento sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall'80 per cento.
4. A decorrere dal 1º agosto 2004, hanno diritto ad usufruire della riduzione dell'abbonamento regionale di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a), che abilita alla circolazione sui servizi di trasporto pubblico in tutto il territorio regionale, le sottoindicate categorie di residenti in Lombardia:
a) gli invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro formalmente riconosciuti dalle commissioni mediche previste dalla legislazione vigente o da sentenza passata in giudicato con grado di invalidità non inferiore al 67 per cento e sino al 99 per cento o equiparato, con riconoscimento ai loro eventuali accompagnatori del diritto alla circolazione gratuita secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
b) i pensionati di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne;
c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all'ottava categoria.
5. La Giunta regionale definisce la percentuale dell'agevolazione tariffaria di cui al comma 4, anche in forma differenziata in relazione alla tipologia di utenti beneficiari, nonché le modalità operative per il riconoscimento dell'agevolazione; a tal fine l'assessore proponente svolge preventivamente una relazione nella commissione consiliare competente.
6. Le agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono riconosciute ai soggetti di cui al comma 4 con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale non superiore al limite definito dalla Giunta regionale. Nelle more dell'approvazione dell'ISEE regionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
7. A decorrere dal 1º agosto 2004, i pensionati residenti in Lombardia, di età superiore ai sessantacinque anni se uomini e ai sessanta anni se donne, con indicatore di situazione economica equivalente ISEE regionale superiore al limite definito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, hanno diritto ad usufruire dell'abbonamento regionale ridotto di cui all'articolo 28, comma 6, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
8. I titoli di gratuità e le agevolazioni previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 7 sono estesi, a decorrere dal 1º agosto 2004, ai servizi ferroviari regionali.
9. Le tessere che abilitano ai titoli di gratuità ed alle agevolazioni tariffarie di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea sono rilasciate dalla Regione con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi