Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 46
(Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi)
(Art. 2, l.r. 20/95)(3)
1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;
b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;
c) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lettera a) e nelle zone di cui all'articolo 52, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla, progressiva o entrambe con validità nelle aree e nelle zone medesime.
2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 21/1992.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
3. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 2 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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