Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 57
(Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali)
(Art. 14, l.r. 20/95)(3)
1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione provinciale di cui all'articolo 56, specificando la sezione del ruolo in cui chiede di essere iscritto.
2. La domanda deve essere redatta su carta legale e presentata ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 54.
3. L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria).
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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