Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 58
(Prove d'esame)
(Art. 15, l.r. 20/95)(3)
1. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:
a) elementi di geografia della Regione Lombardia;
b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;
c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;
d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.
2. Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.
3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.
4. Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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