Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 92
(Finalità)
(Art. 1, l.r. 20/94)(6)
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione, la salvaguardia dell'ambiente naturale e il miglioramento dello sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale, incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in applicazione degli artt. 59, 97 e 98 del d.p.r. 616/1977 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).
2. Nei successivi articoli della presente sezione le Regioni Lombardia e Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa denominazione per specifiche ragioni, come gli enti preposti.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
6. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, tuttavia il presente articolo resta in vigore ai sensi dell'art. 64, comma 6 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi