Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 97
(Utilizzo del demanio lacuale)
(Art. 6, l.r. 20/94)(6)
1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano, gli enti preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa l'utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
a) la individuazione e la delimitazione delle:
1) aree portuali riservate all'esercizio di attività inerenti alla navigazione interna, in servizio pubblico professionale e da diporto;
2) aree portuali di terra destinate all'esercizio di attività artigianali e commerciali;
3) aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l'esercizio di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o approdi turistici; zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché zone mantenute a canneto;
b) l'utilizzo degli introiti della attività concessoria.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi