Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 99
(Aree demaniali portuali di terra)
(Art. 8, l.r. 20/94)(6)
1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli enti preposti, salva la facoltà di delega ai comuni i quali provvedono nel quadro degli atti di indirizzo di cui all'articolo 97.
2. I canoni relativi all'occupazione di aree demaniali destinate ad attività di scuola nautica sono ridotti del 70 per cento ove si tratti di attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi