Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 111
(Impiego delle tavole a vela)
(Art. 20, l.r. 20/94)(6)
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La presenza di persone o animali a bordo è consentita solo se l'unitàè convenientemente armata.
4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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