Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 112
(Immersioni)
(Art. 21, l.r. 20/94)(6)
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. È vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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