Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 116
(Norme di comportamento degli utenti)
(Art. 25, l.r. 20/94)(6)
1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, i cartelli monitori e i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli o unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.
3. È vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda lombarda del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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