Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 120
1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente sezione è effettuata dagli enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma 1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni, secondo la normativa vigente.
5. Nell'ambito del comitato di intesa di cui all'articolo 94 sono periodicamente verificati i risultati dell'azione di vigilanza, ivi promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all'integrale applicazione della presente sezione.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la vigilanza i mezzi necessari per l'esercizio della stessa e con oneri a proprio carico.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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