Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 130
(Modi e categorie di trasporto)
(Art. 2, l.r. 2/82)(8)
1. Ai fini di cui al presente Capo, i modi e le categorie di trasporto sono i seguenti:

Modi di trasporto
Categorie di trasporto
automobilistici:
- servizi di linea viaggiatori
impianti fissi:
- servizi ferroviari metropolitani
- servizi tranviari
- servizi filoviari
- servizi ferroviari
- servizi funicolari
- servizi funiviari
di navigazione interna:
- servizi lacuali

NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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