Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 133
(Linee di montagna)
(Art. 8, l.r. 2/82)(8)
1. Sono considerate linee di montagna quelle il cui percorso si svolge in territorio già classificato montano, che interessino la circoscrizione di non più di due comuni non appartenenti a detto territorio ed abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) il dislivello tra la quota minima e la massima del percorso non sia inferiore a quattrocento metri;
b) la pendenza media ponderale rispetto alla lunghezza della linea tra i due capolinea sia superiore al 3 per cento.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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