Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 138
(Finanziamenti regionali a favore delle aziende di trasporto pubblico locale)
(Art. 11, comma 3, art. 13, commi 2 e 3, art. 17, comma 2, l.r. 13/95)(8)
1. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei contributi di esercizio per i servizi di trasporto pubblico locale interurbano, definiti in applicazione del modello di cui alle tabelle A, B, e C, contenute nell'allegato C alla presente legge, è incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani. Relativamente alle aziende per le quali opera la clausola di cui al punto 5) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente legge, l'ammontare dei contributi di esercizio, definiti come sopra, non è, a parità di servizio, inferiore alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi interurbani.
2. Sino all'efficacia dei contratti di servizio il costo del personale di cui al punto 1) della tabella A contenuta nell'Allegato C alla presente legge è individuato in 38.734 euro annui.
3. Sino all'efficacia dei contratti di servizio l'ammontare dei trasferimenti alle aziende di trasporto urbano è, a parità di servizio erogato, pari alle quote erogate nell'anno precedente alla stessa azienda, incrementato o ridotto in misura proporzionale agli incrementi o decrementi delle risorse finanziarie relative ai servizi di trasporto urbano definite nella proporzione di cui alla tabella f) allegata alla D.G.R. 14281 del 7 giugno 1996 (Assegnazione contributi di esercizio L.R. 2 gennaio 1982, n. 2 a favore di enti ed imprese di trasporto pubblico locale di persone. I semestre 1996 integrazione regionale e quote II semestre 1996). Le variazioni in aumento di percorrenze urbane non sono finanziabili ai sensi della presente disposizione.
4. Le risorse finanziarie definite nella tabella f) allegata alla D.G.R. 14281 del 7 giugno 1996, per il trasporto pubblico urbano in Lombardia, relativamente alla quota assegnata all'Azienda trasporti milanese sono rimodulate con provvedimento della Giunta regionale e previo accordo con il comune di Milano, tenendo conto delle esigenze connesse alla razionalizzazione della spesa regionale e all'efficienza del servizio di trasporto pubblico nell'area milanese.
5. Gli eventuali residui dei fondi già finalizzati al ripiano dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo 1987-1993 sono destinati alle aziende che non abbiano raggiunto l'integrale copertura del disavanzo, in proporzione alle vetture/km dell'anno 1993, con il limite del disavanzo stesso.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi