Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 142
(Recupero dei contributi erogati)
(Art. 11, l.r. 29/96)(8)
1. I contributi erogati ai sensi del d.l. 98/1995 sono soggetti a recupero da parte della Giunta regionale nei modi e nei termini previsti dall'a rticolo 1, commi 9 e 10, del medesimo d.l. 98/1995, con rivalsa sulle spettanze a qualsiasi titolo erogate dalla Giunta regionale, nel limite di un decimo dei contributi percepiti per ciascun anno ai sensi del medesimo decreto legge, relativamente alle aziende che, nei termini stabiliti, non hanno adempiuto alle prescrizioni previste dal medesimo articolo 1, commi 9 e 10.
2. Relativamente alle aziende tenute alla notificazione alla giunta regionale del piano di riassorbimento dei disavanzi residui di cui al comma 1 dell'articolo 141, il contributo erogato è soggetto a recupero, nei limiti di un decimo per ciascun anno, con le modalità di cui al comma 1, qualora al 31 dicembre 1997 i soggetti proprietari non abbiano provveduto all'intera copertura del disavanzo residuo oggetto del piano finanziario di riassorbimento.
3. I contributi sono riattribuiti all'azienda interessata qualora il soggetto proprietario certifichi l'avvenuta copertura dei disavanzi oggetto del piano finanziario di riassorbimento di cui al comma 1 dell'a rticolo 141. Detta certificazione deve intervenire entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal primo atto di recupero.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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