Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 33
(Art. 5, L.R. 27/2007)
(Sostenibilità del sistema di edilizia residenziale pubblica)(5)
1. Le entrate provenienti da canoni di locazione sono destinate a compensare i costi di gestione, di amministrazione, della fiscalità, della mobilità degli inquilini e di manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio. Eventuali introiti superiori ai costi indicati al periodo precedente, al netto della fiscalità e degli oneri finanziari, sono comunque destinati alla manutenzione, al recupero e allo sviluppo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per assicurare l'adeguatezza del servizio di edilizia residenziale pubblica, la Regione promuove il coordinamento tra le rappresentanze dei comuni e dei soggetti proprietari, anche mediante specifici protocolli d'intesa, per attivare a livello comunale:
a) le misure di riduzione od orientamento della fiscalità regionale e comunale;
b) le sovvenzioni, i finanziamenti pubblici e le agevolazioni fiscali per la riqualificazione del patrimonio e la realizzazione di nuovi interventi;
c) i contributi di solidarietà di cui all'articolo 35;
d) le agevolazioni urbanistiche;
e) gli adempimenti relativi alla procedura di decadenza e all'omogeneità di trattamento degli inquilini di soggetti locatori diversi.
3. La Giunta regionale:
a) determina gli obiettivi dell'edilizia residenziale pubblica mediante gli aggiornamenti annuali del PRERP ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con particolare riferimento ai parametri di efficacia ed efficienza di cui all'articolo 5, comma 4;
b) verifica l'attuazione delle disposizioni relative alla sostenibilità di cui ai commi 1 e 2;
c) verifica le attività degli enti locali relative alla gestione sociale delle unità abitative e all'omogeneità di trattamento degli inquilini nell'ambito del territorio comunale da parte degli enti del settore e definisce le modalità per la comunicazione delle relative informazioni;
d) definisce le modalità per la comunicazione dei dati necessari per la valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché della qualità del servizio da parte delle ALER.
4. Al fine di assicurare la buona conservazione del patrimonio, gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, redigono il programma di manutenzione del patrimonio da allegare al bilancio. In tale programma gli enti prevedono il complesso di attività e servizi finalizzati a garantire l'utilizzo del bene, il più possibile secondo principi di efficienza energetica, mantenendone il valore patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile, ivi compresi gli interventi di manutenzione a guasto, correttiva, preventiva e programmata. Gli enti proprietari devono inoltre prevedere interventi atti a favorire la socialità delle persone, l'abbattimento delle barriere architettoniche, la cura e l'incremento del verde condominiale, promuovendo la partecipazione diretta degli assegnatari e delle associazioni locali. Gli enti proprietari definiscono le modalità di partecipazione degli inquilini e delle loro rappresentanze alla predisposizione del programma di manutenzione.
5. Gli enti proprietari, anche in attuazione degli obiettivi regionali di cui al comma 3, possono concordare con gli inquilini interessati o con le rappresentanze delegate una quota addizionale del canone per riqualificare l'unità abitativa, per attività e servizi finalizzati a migliorare l'utilizzo del bene e ad aumentare le condizioni di sicurezza e per adeguare gli immobili ai requisiti previsti dalle norme in tema di compatibilità energetica e di risparmio energetico negli edifici.
6. Gli enti proprietari destinano annualmente una quota derivante dai canoni di locazione per le manutenzioni da utilizzare secondo le esigenze previste dal programma di manutenzione del patrimonio.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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