Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-04;27

Art. 43
(Art. 2, L.R. 14/2007)
(Modalità di attuazione dei servizi abitativi a canone convenzionato)(5)
1. Ferme restando le vigenti norme sulla realizzazione, l'accesso e la gestione delle altre tipologie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, le modalità di attuazione degli interventi relativi ai servizi abitativi a canone convenzionato sono disciplinate da una specifica convenzione stipulata tra il soggetto attuatore, il comune nel quale l'intervento è realizzato e la Regione.
2. La Giunta regionale approva una convenzione tipo, nella quale sono stabiliti gli elementi essenziali ai quali devono uniformarsi le singole convenzioni di cui al comma 1, secondo i seguenti criteri:
a) individuazione dei beneficiari effettuata dal soggetto attuatore;
b) pubblicità dell'iniziativa ai fini della partecipazione dei destinatari degli alloggi o dei posti letto;
c) situazione economica ISEE-ERP, definita con le modalità e i criteri di cui al r.r. 1/2004, non superiore a 40.000,00 euro, da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi generali al consumo, per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro e per ogni altra categoria di beneficiari;(11)
d) determinazione del canone di locazione, il cui ammontare deve essere inferiore a quello di mercato e coprire gli oneri di realizzazione, recupero o acquisizione, nonché i costi di gestione dell'immobile, tenendo conto della redditività dell'investimento; il canone annuo non può comunque essere superiore al 5 per cento del prezzo di cessione fissato a livello comunale per gli alloggi in edilizia residenziale convenzionata;
e) durata almeno trentennale della convenzione rinnovabile ad eccezione dei casi in cui è prevista la locazione collegata ad un patto di futura vendita per i quali la Giunta regionale definisce i limiti a cui devono attenersi i piani finanziari;
f) determinazione di standard di servizio relativi alle caratteristiche generali dei complessi edilizi e dei servizi annessi, anche in relazione alle diverse categorie di destinatari;
g) modalità di redazione e di monitoraggio, effettuato sulla base di un apposito sistema informativo predisposto dalla Regione, ivi compresa la contabilità separata per la realizzazione dell'intervento e l'esercizio del servizio al fine di verificare il risultato conseguito dal soggetto attuatore in relazione all'agevolazione fruita e il rapporto tra costi e ricavi;
h) modalità per l'individuazione di quote di alloggi da riservare, nell'ambito del piano economico finanziario, ad un canone comunque inferiore a quello di cui alla lettera d), a nuclei familiari aventi i requisiti economici per accedere alle altre tipologie di edilizia residenziale pubblica di cui al r. r. 1/2004 o a categorie ritenute a livello locale meritevoli di tutela per la funzione sociale svolta, nei limiti di cui alla lettera c);
i) modalità di determinazione delle sanzioni contrattuali per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, anche in ragione del vantaggio economico conseguito.
2 bis. La convenzione tipo di cui al comma 2, per gli alloggi che non vengono assegnati dopo la prima procedura di ciascun anno e, comunque, per una quota non superiore al 50 per cento dei beneficiari, può altresì:(12)
a) elevare la situazione economica considerata dalla lettera c) del comma 2, sino ad un massimo di 60.000 euro, da rivalutarsi dal primo gennaio di ogni anno sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi generali al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati;
b) definire la situazione economica delle seguenti categorie di beneficiari, sulla base degli indicatori e dei parametri di seguito indicati:
1) per i soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, collegate a particolari condizioni di studio o di lavoro, nel calcolo della situazione economica ISEE-ERP non si tiene conto dell’immobile nel quale è fissata la residenza del beneficiario dell’intervento, se di proprietà di quest’ultimo o di uno dei componenti del nucleo familiare di appartenenza;
2) per i soggetti che costituiscono un nucleo familiare ai sensi dell’articolo 2 del r.r. 1/2004, entro un anno dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione ovvero che lo abbiano già costituito da non più di un anno dalla medesima data e non abbiano componenti di età superiore a trentacinque anni, la verifica della sussistenza della situazione economica ISEE-ERP avviene esclusivamente con riferimento al nucleo familiare del soggetto che ha avuto in assegnazione l’alloggio e ai dati reddituali e patrimoniali contenuti nell’ultima dichiarazione dei redditi dei componenti del nuovo nucleo, presentata prima della sottoscrizione del contratto di locazione.
3. La Regione e i comuni esercitano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di verifica e controllo relativamente all'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione di cui al comma 1, nonché al rispetto degli standard di servizio, da parte dei soggetti promotori e attuatori.
NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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