Legge Regionale 4 dicembre 2009 , n. 27

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica(1)(2)

(BURL n. 49, 2° suppl. ord. del 09 Dicembre 2009 )

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Allegati

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ALLEGATO A

ALLEGATO B (di cui agli articoli 31, 36 e 37) (Allegato A, l.r. 27/2007)

MODALITA’ DI CALCOLO DEL VALORE LOCATIVO
Valore locativo = 5%* Valore convenzionale
Valore convenzionale = (Costo convenzionale * Superficie convenzionale * caratteristiche dell’Unità abitativa);
Costo convenzionale = 1.000 €/mq per le unità abitative realizzate anteriormente al 1977; 1.250 €/mq per le unità abitative realizzate successivamente al 31.12.1976.
Per la determinazione del costo convenzionale, si considera anno di costruzione quello dell’ultimazione dei lavori se si è proceduto a lavori di ristrutturazione dell’edificio. Qualora si sia proceduto a ristrutturazione o completo restauro dell’unità immobiliare, gli enti proprietari adeguano il valore del parametro nei limiti e con le procedure previste dall’articolo 31, comma 6.
Superficie convenzionale: La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:
a. l’intera superficie dell’unità immobiliare;
b. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
c. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
d. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.
E’ detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.
Le superfici di cui alle lettere a) e b) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni.
Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:
a1) 1,00 per l’unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
b1) 1,10 per l’unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
c1) 1,20 per l’unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.
I coefficienti di cui alle lettere b1) e c1) non si applicano agli immobili il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente.
Caratteristiche dell’unità abitativa: Le caratteristiche dell’unità abitativa sono:
- classe demografica dei comuni;
- ubicazione;
- livello di piano;
- stato di conservazione dell’immobile;
- vetustà.

CLASSE DEMOGRAFICA DEI COMUNI
In relazione alla classe demografica si applicano i seguenti coefficienti:
a. 1,20 per gli immobili siti in comuni capoluogo ed in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
b. 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
c. 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
d. 1,00 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
e. 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f. 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g. 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
Il numero degli abitanti di un comune è stabilito sulla base degli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall’ISTAT. Agli immobili siti nel Comune di Monza, il coefficiente di cui alla lettera a) si applica a partire dal 1 gennaio 2010.

UBICAZIONE
Per i comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti:
a. 0,90 per la zona edificata periferica ed agricola;
b. 1,25 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
c. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola e per il centro storico;
d. 1,50 per il centro storico.
Per i comuni capoluogo:
a. 0,85 per la zona agricola;
b. 1,00 per la zona edificata periferica;
c. 1,30 per la zona edificata compresa tra quella periferica e il centro storico;
d. 1,40 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
e. 1,50 per il centro storico.
Nei comuni capoluogo, per gli enti proprietari con un patrimonio classificato scadente inferiore al 25 per cento, il valore della lettera c. è pari a 1,25, fatta eccezione per gli stabili di pregio, individuati con le procedure previste dall’articolo 31, comma 6. Agli immobili siti nel Comune di Monza, i coefficienti per i comuni capoluogo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010.
Per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
a. 0,85 per la zona agricola;
b. 0,95 per la zona edificata periferica;
c. 1,10 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico;
d. 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola;
e. 1,30 per il centro storico.
Per i comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti:
a. 0,85 per la zona agricola;
b. 0,90 per il centro edificato;
c. 1,00 per il centro storico.

LIVELLO DI PIANO
Limitatamente alle unità immobiliari situate in immobili costituiti da almeno tre piani fuori terra, si applicano i seguenti coefficienti:
a. 0,80 per le abitazioni situate al piano seminterrato;
b. 0,90 per le abitazioni situate al piano terreno;
c . 1,00 per le abitazioni situate nei piani intermedi e all’ultimo piano;
d. 1,20 per le abitazioni situate al piano attico.
Per le abitazioni situate al quarto piano fuori terra e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma precedente sono rispettivamente ridotti a 0,95 e 1,10.

STATO DI CONSERVZIONE DELL'IMMOBILE:
a. 1,00 se lo stato è normale;
b. 0,80 se lo stato è mediocre;
c. 0,60 se lo stato è scadente.
Per la determinazione dello stato di conservazione e manutenzione si tiene conto di:
— elementi propri dell’unità immobiliare:
- pavimenti;
- pareti e soffitti;
- infissi;
- impianto elettrico;
- impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- impianto di riscaldamento;
— elementi comuni;
- accessi, scale e ascensore;
- facciate, coperture e parti comuni in genere.
Lo stato dell’immobile si considera mediocre qualora siano scadenti le condizioni di 3 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 2 propri dell’unità immobiliare. Si considera scadente qualora siano scadenti le condizioni di 4 degli elementi di cui sopra, dei quali almeno 3 propri dell’unità immobiliare. In ogni caso lo stato dell’immobile è scadente se non dispone dell’impianto elettrico, o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispone di servizi igienici privati o di impianto di riscaldamento. Non si può procedere a nuove assegnazioni per affittare le unità immobiliari che non dispongono dell’impianto elettrico, o dell’impianto idrico con acqua corrente nella cucina o nei servizi o se non dispongono di servizi igienici privati.

VETUSTA'
Per le unità abitative realizzate anteriormente al 1986, il coefficiente di vetustà pari a 1 viene ridotto dell’0,25 per cento annuo fino al 1976 e dello 0,5 per cento annuo dal 1975 al 1956. Per le unità abitative oggetto di intervento di recupero o ristrutturazione edilizia successivamente al 31.12.1985 il coefficiente è pari a 1.
Ai fini della determinazione del coefficiente della vetustà, se si è proceduto a lavori di manutenzione straordinaria o risanamento riguardanti cinque degli elementi qualificanti lo stato di conservazione, dei quali almeno tre propri dell’unità immobiliare, si considera anno di costruzione quello dell’ultimazione dei lavori.

ALLEGATO C (di cui agli articoli 31 e 36) (Allegato B, l.r. 27/2007)

APPLICAZIONE DEL CANONE SOPPORTABILE



Aree
ISEE – ERP (€)
% del valore locativo*
Incidenza max % su ISE-ERP**
Canone minimo
Protezione
0 – 4.000


20
4001 - 6.000
21
14
20
6001 - 7.000
25
14
20
7001 - 8.000
30
14
20
8001 - 9.000
36
16
20
Accesso
9001 - 10.000
43
20
70
10001 - 11.000
48
20
70
11001 - 12.000
53
20
70
12001 - 13.000
57
20
70
13001 - 14.000
61
20
70
Permanenza
14001 - 15.000
66
22
120
15001 - 16.000
70
22
120
16001 - 17.000
74
22
120
17001 - 18.000
78
22
120
18001 - 19.000
82
22
120
19001 - 20.500
87
22
120
20501 - 22.000
92
22
120
22001 - 23.500
96
22
120
23501 - 25.000
100
22
120
25001 - 26.500
105
22
120
26501 - 28.000
110
22
120
28.001 – 35.000
115 – 150***
24
200

* Per i nuclei familiari con un solo componente le percentuali di incidenza sono ridotte del 30% per l’area di protezione e del 20% per l’area dell’accesso e del 15% per l’area della permanenza.
** Fatto salvo il canone minimo.
*** La percentuale del valore locativo è applicata secondo i criteri stabiliti dall’ente proprietario nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all’articolo 33.

NOTE:
2. La legge è stata abrogata sotto condizione dall'art. 44, comma 1 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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