Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 2
(Programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. Il programma regionale per il recupero e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato programma regionale, costituisce lo strumento di coordinamento delle azioni di tutti i soggetti istituzionali.
2. Il programma regionale definisce le linee e gli indirizzi per lo sviluppo delle attività condotte dagli enti locali e dalle autonomie funzionali per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Il programma regionale tiene conto delle specifiche realtà e attività di valorizzazione già avviate, delle necessità di sviluppo delle attività minerarie in esercizio, della salvaguardia dei giacimenti minerari non ancora esauriti e della possibilità di ripresa produttiva a fini estrattivi delle miniere dismesse.
4. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale che acquisisce il parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, il programma regionale per una durata almeno quinquennale, tenendo conto degli indirizzi di politica mineraria e dei relativi programmi di ricerca mineraria di competenza dello Stato, nonché delle disposizioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile.
5. Il programma regionale può essere modificato o integrato per recepire nuove o differenti proposte o opportunità di valorizzazione con la procedura di cui al comma 4.
6. La Regione promuove l’attuazione del programma regionale anche mediante gli strumenti di programmazione negoziata d’interesse regionale di cui alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ivi compreso, ove prescritto, il parere delle competenti articolazioni del Ministero della cultura in relazione agli interventi in aree sottoposte a vincolo. Rimane ferma l’inderogabilità del piano paesaggistico regionale, salva la stipulazione di apposito accordo pianificatorio con il Ministero della cultura. La Regione, anche nelle more dell’approvazione del programma regionale, può incentivare interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, da individuare secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle priorità definite dall’articolo 3, comma 2; le modalità e i tempi di attuazione degli interventi di cui al presente periodo possono essere definiti, tenuto conto, in particolare, del relativo livello di complessità, anche nell’ambito di convenzioni con i soggetti beneficiari. Agli incentivi di cui al presente comma si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(1)
NOTE:
1. Il comma è stato sostituito dall'art. 18, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25. e successivamente modificato dall'art. 35, comma 2, della l.r. 25 maggio 2021, n. 8. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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