Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 4
(Operatori per l'attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. Al fine di garantire la presenza qualificata sul territorio, con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, sono accreditati gli operatori la cui attività sia finalizzata alla messa in sicurezza, al recupero funzionale e al riutilizzo a fini turistici, culturali e sociali di miniere dismesse, di sezioni dismesse di miniere in esercizio o di compendi immobiliari di miniere dismesse.
2. Gli operatori di cui al comma 1 devono dimostrare di aver sviluppato interventi coerenti con tali attività, di possedere la capacità tecnica di elaborare programmi e progetti pluriennali finalizzati alle citate tipologie di intervento e di aver sviluppato esperienza nella valorizzazione delle tradizioni e della storia mineraria dei luoghi. A tali operatori accreditati è riconosciuto il ruolo di attuatori degli interventi previsti all'interno dei parchi geominerari dal programma regionale.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti degli operatori e le modalità necessarie per ottenere l'accreditamento di cui al comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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