Legge Regionale 10 dicembre 2009 , n. 28

Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 14 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-10;28

Art. 7
(Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, di seguito denominato Comitato, per l'espressione di pareri relativi ai provvedimenti della Giunta regionale attuativi della presente legge e la formulazione di proposte relative alle attività di valorizzazione.
2. Il Comitato di cui al comma 1è costituito con decreto del direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per l'intera durata della stessa.
3. Sono componenti del Comitato:
a) il direttore della direzione generale regionale competente in materia di miniere o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di miniere;
c) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di territorio;
d) un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di cultura;
e) un rappresentante dell'ANCI;
f) un rappresentante dell'UPL;
g) un rappresentante dell'UNCEM;
h) due rappresentanti degli operatori del settore.
4. La partecipazione ai lavori del Comitato avviene a titolo gratuito.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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