Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 septiesdecies
(Disposizioni finali e transitorie)(329)
1. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le disposizioni del Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 101/2020, incluse quelle di cui all’articolo 12 relative ai livelli massimi di riferimento per le abitazioni e per i luoghi di lavoro, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria e in termini di dose efficace annua.
2. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche al Titolo VI della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla l.r. 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti), in attuazione del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117)”, i comuni provvedono, qualora non abbiano già provveduto, a integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi.
3. Nelle more dell’entrata in vigore del piano nazionale d’azione per il radon si applicano le “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e gli aggiornamenti relativi alle stesse linee guida.
4. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, individua le aree prioritarie secondo le disposizioni dell’articolo 11 del d.lgs. 101/2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi