Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 octiesdecies
(Controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale)(331)
1. Il controllo della radioattività nell’ambiente e in alimenti e bevande per il consumo umano e animale è svolto, ai sensi dell’articolo 152 del d.lgs. 101/2020, tramite una rete regionale di sorveglianza della radioattività ambientale, secondo le direttive impartite dal Ministero della salute e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La gestione della rete di cui al comma 1è affidata all’ARPA che, in collaborazione con le competenti direzioni regionali, predispone i piani di monitoraggio e provvede alla trasmissione dei risultati alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale. L’ARPA provvede altresì alla pubblicazione periodica dei dati sul proprio sito web istituzionale.
3. I prelievi di campioni di alimenti e bevande per il consumo umano e animale sono effettuati dalle ATS. I prelievi di campioni ambientali sono effettuati dall’ARPA. Le analisi radiometriche sono svolte dall’ARPA.
NOTE:
331. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 3 marzo 2022, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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