Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 74
(Attività funebre)(354)
1. Per attività funebre si intende un’attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l’effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere, compreso il trattamento antiputrefattivo nei casi previsti dall’articolo 72, comma 5 ter, e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;(355)
d) trasporto funebre;
e) trattamenti di tanatocosmesi;
f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
g) eventuale gestione di case funerarie.
2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria.
3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L’esercizio dell’attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti:
a) una sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
b) un carro funebre;
c) un’autorimessa;
d) un direttore tecnico, dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi;
e) un addetto, per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell’impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunto con regolare rapporto di lavoro;
f) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi.
4. I requisiti di cui al comma 3, lettere b), c) ed f) si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 74 bis, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti devono essere comunicati, sulla base delle previsioni contenute nel regolamento di cui all’articolo 76, al comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale.
5. Il regolamento di cui all'articolo 76 definisce gli obblighi formativi per gli addetti allo svolgimento dell’attività funebre. La Regione, d'intesa con le associazioni rappresentative dei comuni e di categoria, promuove l'adozione di un codice deontologico per le imprese che esercitano l’attività funebre.
6. L’attività funebre è incompatibile con:
a) la gestione dei servizi cimiteriali istituzionali;
b) il servizio obitoriale;
c) la gestione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, socio assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche sia private
d) il servizio di ambulanza e trasporto malati.
7. Alle imprese funebri è vietata la prestazione dei servizi di ambito necroscopico, intendendosi per tali la gestione di servizi mortuari di strutture sanitarie e assimilabili e di depositi di osservazione e obitori, nonché la fornitura a questi di servizi diversi dal trasporto funebre.
8. Alle imprese funebri é vietato l'esercizio, anche per tramite di proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare l'attività funebre, anche in qualità di soli soci, a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile.
NOTE:
354. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 4 marzo 2019, n. 4. Torna al richiamo nota
355. La lettera è stata modificata dall'art. 15, comma 1, lett. e) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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