Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 3
(Norme generali di organizzazione e procedura)
1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), disciplina con regolamento le modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA di cui alla presente legge, vincolanti per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, con riferimento, in particolare, ai commi 2, 4 e 6 del presente articolo, alla disciplina di cui all’articolo 4, nonché all’articolo 5, comma 1, all’articolo 5 bis, comma 1, all’articolo 6, comma 1, all’articolo 6 bis, comma 1, all’articolo 11 e all’articolo 14, comma 7 ter. (16)
2. La Giunta regionale istituisce con regolamento la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione) e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività. Fanno parte della Commissione rappresentanti delle direzioni regionali interessate, dell'ARPA, nonché di altre aziende ed enti del sistema regionale, territorialmente competenti, di cui all'allegato A della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2007).
2 bis. La Commissione istruttoria regionale si avvale di esperti in materie progettuali ambientali, economiche e giuridiche nominati dalla Giunta regionale e scelti tra liberi professionisti e dipendenti di pubbliche amministrazioni. La deliberazione di conferimento dell’incarico deve essere corredata da idoneo curriculum professionale opportunamente documentato. Gli esperti partecipano all’attività della Commissione istruttoria regionale nel rispetto dei termini di legge; il regolamento ne indica il numero, la durata dell’incarico e le modalità di avvalimento.(17)
3. La Commissione assicura supporto tecnico-scientifico alla Regione, in quanto autorità competente in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, con specifico riferimento alle seguenti attività:
a) formulazione di pareri tecnico-istruttori in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale;
b) valutazione del piano di monitoraggio elaborato dal proponente ai sensi dell'articolo 8 e della relativa attuazione se richiesto dall'autorità competente;
c) (18)
d) partecipazione alle fasi di controllo di cui all'articolo 9; (19)
d bis) verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, se richiesto dall’autorità competente;(20)
d ter) valutazione preliminare richiesta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, commi 9 e 9 bis, del d.lgs. 152/2006, ove richiesto dall'autorità competente.(21)
4. Le autorità diverse dalla Regione, competenti in materia di VIA ai sensi dell'articolo 2, possono avvalersi del contributo tecnico-scientifico dell'ARPA per l'espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in relazione alle attività di competenza elencate alle lettere a), b) e d) del comma 3 ed esclusivamente secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 5, secondo periodo, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).(22)
5. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, il soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure versa a favore dell'autorità competente una somma pari:(23)
a) all'1 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie di VIA;
b) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell'allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA;(24)
c) allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare, determinato sulla base delle caratteristiche del progetto così come richiamate nell’allegato IV bis (Contenuti dello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 19) alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per l’espletamento della fase facoltativa preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all’articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 5 bis della presente legge.(25)
6. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui al comma 5, in caso di opere di valore complessivo superiore a 1 milione di euro, avendo come criterio generale quello della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto;
b) le modalità di versamento degli oneri istruttori di cui alla lettera a) e al comma 5;
c) un versamento minimo pari a 500,00 euro;
d) le modalità di avvalimento dell'ARPA da parte degli enti locali.
7. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di relativa verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta la fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico, come definita all’articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 5 bis della presente legge, con l’autorità competente di cui al comma 5, lettera c), dagli oneri istruttori della procedura di VIA dovuti dal proponente ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo è scomputata una somma pari a quanto versato per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o per lo svolgimento della fase preliminare.(26)
8. La Giunta regionale può apportare modifiche agli oneri istruttori previsti ai commi 5 e 6, previo parere della competente commissione consiliare.
8 bis. Per i progetti relativi a impianti industriali connessi alla rete SME, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2010, n. 11352 (Linee di indirizzo ai fini dell’implementazione della rete di monitoraggio delle emissioni dei grandi impianti ai sensi dell’art. 4 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24), per gli impianti di produzione energetica alimentati da FER, nonché per le imprese registrate EMAS, gli oneri istruttori finalizzati all’adozione del provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono ridotti del 50 per cento, mentre per le attività certificate ISO 14001 sono ridotti del 20 per cento.(27)
9. La Regione assicura, se richiesto, adeguato supporto tecnico-amministrativo in materia di VIA alle altre autorità competenti ai sensi della presente legge.
NOTE:
18. La lettera è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9. Torna al richiamo nota
27. Il comma è stato aggiunto dall'art. 34, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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