Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 5
(Procedura di VIA)(43)
1. La procedura di VIA è svolta dall’autorità competente secondo le modalità previste dal d.lgs. 152/2006, come specificate dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto all’articolo 4.
2. Il proponente presenta l'istanza di proroga, di cui al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 25 del d.lgs. 152/2006, all'autorità competente per la VIA almeno novanta giorni prima della scadenza dell’efficacia temporale del provvedimento di VIA. L’autorità competente per la VIA si pronuncia sulla richiesta entro sessanta giorni dal deposito dell’istanza e provvede a pubblicare sul sito internet regionale, di cui all’articolo 7, comma 3, l'istanza di proroga, la relativa documentazione presentata dal proponente e le determinazioni in merito alla concessione della proroga. L'autorità competente può richiedere chiarimenti e integrazioni alla documentazione presentata, indicando il termine entro il quale il proponente è tenuto a provvedere; nel caso in cui il proponente non provveda al deposito delle integrazioni richieste entro i termini fissati, l'autorità competente archivia l'istanza di proroga.
3. Le procedure per la concessione della proroga previste al comma 2 si applicano anche ai provvedimenti di VIA rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. 104/2017.
NOTE:
43. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. e) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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