Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 5 bis
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico)(44)
1. La fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso studio, nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, ivi incluso il rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, di cui all’articolo 26 bis del d.lgs. 152/2006, è svolta dall’autorità competente di cui all'articolo 2 della presente legge e si intende formalmente avviata con la pubblicazione, da parte della stessa autorità, sul portale del Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA), della documentazione allo scopo trasmessa dal proponente e con la contestuale indizione della conferenza di servizi preliminare di cui all’articolo 26 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 152/2006.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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