Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;5

Art. 7
(Attività di informazione)(48)
1. L'autorità competente informa i cittadini in merito alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA in corso e concluse, rendendo pubblici i dati procedurali, progettuali e ambientali, tramite apposito sito internet regionale, dedicato alla VIA, di cui al comma 3.
2. Per la predisposizione della documentazione in formato elettronico e per la relativa trasmissione, il soggetto proponente si attiene alle indicazioni procedurali della Regione, pubblicate sul sito internet di cui al comma 1.
3. Il Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA) rappresenta lo strumento centralizzato a supporto della procedura, delle attività di consultazione, dei compiti di monitoraggio e controllo spettanti all'autorità competente ai sensi della presente legge.
NOTE:
48. L'articolo è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. g) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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