Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 5

Norme in materia di valutazione di impatto ambientale

(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )

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Allegati(13)

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ALLEGATO A (13)(78)



Progetti sottoposti alla procedura di VIA di cui all’articolo 5 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2.
Parte II
Allegato III
d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale
Autorità competente
b)
b1) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo.
Regione
b2)(13) Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Grandi derivazioni di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2“Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell’utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell’articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26)
Regione
b3)(13)Utilizzo di acque sotterranee, escluse le acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo, comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale. (Piccole derivazioni di cui al r.r. 2/2006)
Provincia
b4)Utilizzo delle acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo. Sono comprese le trivellazioni finalizzate alla ricerca per la derivazione delle acque sotterranee sopra tale soglia dimensionale.
Provincia (1)
c)
c1)(79)

c2)(79)

c bis)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW, qualora disposto all’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 19 del d.lgs. 152/2006(80)
Provincia (2)
d)
Impianti industriali destinati:
- alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
- alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
Provincia (1)
e)
Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro:
- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell’allegato II);
- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell’allegato II);
- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e biocidi;
- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- per la fabbricazione di esplosivi.
Provincia (1)
f)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
Provincia (1)
g)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
Provincia (1)
h)
(81)
Regione
i)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
Provincia (1)
l)
(81)
Regione
m)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Provincia (2)
n)
n1)Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiori a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all’allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all’allegato C, lettera R1, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Provincia (2)
n2)(82)Impianti di cui all’allegato VIII, Parte II, del d.lgs. 152/2006”, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 100 t/giorno.
Regione
o)
Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
Provincia (2)
p)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all’allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006) ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3.
Provincia (2)
q)
Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
Provincia (2)
r)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti.
Provincia (1)
s)
s1)Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari, autorizzate ai sensi degli artt. 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) non contemplate nei piani provinciali delle cave.
Regione
s2)Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari previsti dai rispettivi piani provinciali delle cave.
Provincia (2)
s3)Bacini idrici, per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, con commercializzazione del materiale estratto per un volume superiore a 500.000 m3.
Regione
t)
t1)Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3) a servizio di grandi derivazioni d’acqua pubblica.
Regione
t2)Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m (e fino a 15 m) e/o di capacità superiore a 100.000 m3 (e fino a 1.000.000 di m3).
Provincia (2)
u)
Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), fuori dai casi di cui all’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.(83)
Regione
v)
Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3 bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni degli impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 10 della l.r. 24/2006, che non prevedono il prelievo di fluidi geotermici o acque sotterranee.(84)
Regione
z)
(81)
Provincia (2)
aa)
Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell’ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all’allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
Provincia (2)
ab)
(81)
Regione
ac)
Impianti per l’allevamento intensivo di animali così specificati:
- pollame con più di 85.000 posti per polli da ingrasso;
- galline con più di 60.000 posti;
- allevamenti di suini con più di 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg) o 900 posti per scrofe.
Provincia (1)
ad)
Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
Provincia (1)
ae)
Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
Regione
af)
Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferito superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
Regione
af bis)
Strade urbane di scorrimento(85)
Provincia(86)
ag)
Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato. (87)
La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria
ah)(88)
Impianti per il trattamento biologico e/o chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 300 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.
Provincia (1)
ai)
Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie, con una lunghezza ininterrotta inferiore a 10 km (progetti non compresi nell’allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006)(89)
Regione
al)
(81)
Regione
am)
Piattaforme logistiche (non intermodali), centri di magazzinaggio generale e simili che interessano una superficie operativa (capannoni, uffici, piazzali, viabilità interna, area ferroviaria e/o portuale, etc.) superiore a 20 ettari, o che hanno una capacità di movimentazione di merci superiore a 400.000 tonnellate/anno.(90)
Regione
an)
Progetti dell’allegato B in esito alla procedura di verifica espletata dall’autorità competente
La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA

ALLEGATO B(13)



Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di cui all’articolo 6 e individuazione, a margine, delle autorità competenti a espletare tale procedura, ai sensi dell’articolo 2. Alle soglie dimensionali delle categorie di opere indicate nella colonna “Tipologia progettuale” deve essere applicata la riduzione del 50 per cento, qualora sussistano le condizioni di cui ai criteri indicati in allegato al decreto ministeriale del 30 marzo 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, dell’11 aprile 2015, n. 84, secondo quanto previsto all’articolo 6, comma 6, lettera d), e all’articolo 19, comma 10, del d.lgs. 152/2006.(91)
Parte II
Allegato IV
d.lgs. 152/2006

Tipologia progettuale
Autorità competente
1. Agricoltura
a)(13)
Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari.
Comune
b)(13)
- Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari
- deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari.
Provincia
c)(13)
Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.
Provincia
d)(13)
d1)Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie dai 300 ai 500 ettari.
Provincia
d2)Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 500 ettari.
Regione
e)(13)
Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre 5 ettari(92)
Comune
f)(13)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
Provincia
g)(93)
Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.
Provincia
2. Industria energetica ed estrattiva(94)
a)
Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie.
Regione
b)
Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. Sono comunque esclusi:
- gli impianti solari termici per la produzione di acqua e/o aria calda ancorché accoppiati a macchine per il solar cooling (raffreddamento);
- gli impianti fotovoltaici parzialmente integrati o con integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);
- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale;
- gli impianti fotovoltaici posizionati su fabbricati e strutture edilizie a destinazione industriale, produttiva, terziaria e direzionale.
Provincia
c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell’acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.
Regione
d)
Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW.
Provincia
e)
Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale.
Regione
f)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
Provincia
g)
Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, e di minerali metallici, nonché di scisti bituminose.
Regione
h)
h.1)h.1) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.
Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006, fermo restando quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 5, comma 4, lettera b), della l.r. 19/2015
h.2)Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250.
Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
i)
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
Provincia
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
a)(13)
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
Provincia
b)(13)
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora.
Provincia
c)(13)
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora.
Provincia
d)(13)
Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
Provincia
e)(13)
Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno.
Provincia
f)(13)
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora la vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m3.
Provincia
g)(13)
Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
Provincia
h)(13)
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.
Provincia
i)(13)
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
Provincia
l)(13)
Cockerie (distillazione a secco di carbone).
Provincia
m)(13)
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al m3.
Provincia
n)(13)
Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
Provincia
o)(13)
Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate giorno .
Provincia
p)(13)
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
Provincia
4. Industria dei prodotti alimentari
a)(13)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti di oltre 75 tonnellate al giorno.
Provincia
b)(13)
Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale.
Provincia
c)(13)
Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua.
Provincia
d)(13)
Impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno.
Provincia
e)(13)
Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume.
Provincia
f)(13)
Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Provincia
g)(13)
Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato.
Provincia
h)(13)
Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
Provincia
i)(13)
Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.
Provincia
5. Industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta
a)(13)
Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate.
Provincia
b)(13)
Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.
Provincia
c)(13)
Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
Provincia
d)(13)
Impianti per la concia del cuoio e del pellame, qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.
Provincia
6. Industria della gomma e delle materie plastiche
a)(13)
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
Provincia
7. Progetti di infrastrutture
a)(13)
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari.
Regione
b)(13)
b1)Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.
Regione
b2)Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all’articolo 4, comma , lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:
1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
Regione
b3)Costruzione di grandi strutture di vendita, di cui al d.lgs. 114/1998, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.
Regione
b4)Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grandi strutture di vendita e centri commerciali con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.
Regione
b5)Parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto.(95)
Comune
b6)Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita fino a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita fino a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Comune
b7)Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Regione
c)(13)
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
Provincia
d)(13)
d1)Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiore a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo(96)
Regione per le grandi derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
d2)Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiore a 200 litri al secondo, o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiore a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri/secondo.(97)
Provincia per le piccole derivazioni ex l.r. 26/2003 e r.r. 2/2006
e)(13)
e1) (98)

e2)Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.(99)
Provincia
f)(98)


g)(98)
g1)

g2)

h)(100)
h.1)Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell’allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse regionale (R1, R2) e/o qualificate come montane e/o turistiche secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria), comprese le categorie progettuali di cui alla successiva lettera h.2) qualora comportanti interventi su strade panoramiche così come individuate nei Repertori e nelle tavole B ed E del PTPR vigente.
Regione
h.2)Strade extraurbane secondarie (categorie C ed F del d.m. 05.11.2001) non comprese nell’allegato II bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 o loro varianti e potenziamenti, di interesse provinciale (P1, P2) o locale (L) secondo la classificazione di cui alla d.g.r. 3 dicembre 2004, n. VII/19709 (Classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria).
Provincia
h.3)Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006.
Provincia
i)(13)
Linee ferroviarie a carattere regionale o locale, ferrovie suburbane e linee metropolitane; raccordi ferroviari merci di lunghezza superiore a 2.000 metri.
Regione
l)(13)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
Provincia
m)(98)


o)(13)
Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’ acqua
Regione
p)(13)
Aviosuperfici ed eliporti con superfici maggiori di 2 ettari.(101)
Provincia
q)(98)


r)(13)
r1)Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettere D13 e D14, del d.lgs. 152/2006).
Provincia
r2)Impianti di cui all’Allegato 1 del d.lgs 59/2005, punto 5.2 (termovalorizzatori di rifiuti solidi urbani) con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno.
Regione
s)(13)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all’allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
Provincia
t)(13)
Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all’allegato B, lettera D15, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
Provincia
u)(13)
Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all’ allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006).
Provincia
v)(13)
Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti.
Provincia
z)(98)


z.a)(13)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all’allegato B lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Provincia
z.b)(102)
Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento di rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno.
Provincia
8. Altri progetti
a)(13)
Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati.
Regione
b)(13)
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
Provincia
c)(13)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
Provincia
d)(13)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2
Provincia
e)(13)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume del fabbricato.
Provincia
f)(13)
Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
Provincia
g)(103)
Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi) e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3.
Regione
i)(13)
i1)Cave e torbiere ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge regionale 14/1998 non contemplate nei piani provinciali delle cave.
Regione
i2)Cave e torbiere previste dai rispettivi piani provinciali delle cave.
Provincia
i3)Bacini idrici per itticoltura, irrigazione e pesca sportiva e gli altri bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di esecuzione, che comportano lo scavo e la commercializzazione dei materiali estratti ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della l.r. 14/1998, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera rr), della legge regionale 14 marzo 2008, n. 4 (Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 Legge per il governo del territorio ).
Regione
l)(13)
Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
Provincia
m)(13)
Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate.
Provincia
n)(13)
Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi.
Provincia
o)(13)
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
Provincia
p)(13)
Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno.
Provincia
q)(13)
Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte/caravan o di superficie superiore a 5 ettari.
Regione
r)(13)
Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari.
Regione
s)(104)
Progetti di cui all’allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
Regione o Provincia secondo le competenze dell’allegato A
t)(105)
Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A o all’allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A).
L'autorità competente all'effettuazione della procedura di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA per la categoria progettuale originaria(106)

ALLEGATO C(13)

Autorità competenti in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), riguardo a progetti già individuati negli allegati A e B.

PARTE I: Competenze della Regione
PROGETTI SOTTOPOSTI A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA



Allegato B
Tipologia progettuale
2. Industria energetica ed estrattiva (107)
c)
Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con lunghezza complessiva superiore ai 20 Km.
7. Progetti di infrastrutture
b)(13)
b1) Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari all’esterno del tessuto urbano consolidato così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ettari all’interno del tessuto urbano consolidato, così come definito dal piano delle regole, di cui all’articolo 10 della l.r. 12/2005.
b2) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui all’art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previsti negli ambiti territoriali montano e lacustre, così come individuati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia commerciale, nonché nelle seguenti zone:
1. zone di importanza storica, culturale o archeologica riconosciute con l’apposizione di vincolo monumentale, paesaggistico o archeologico ai sensi del d.lgs. 42/2004;
2. territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
b3) Costruzione di grandi strutture di vendita di cui al d.lgs. 114/98, con superfici di vendita superiori a 15.000 m2.
b4) Parcheggi di uso pubblico previsti nei progetti di grande strutture di vendita e centri commerciali con superficie di vendita superiori a 15.000 m2.
b7) Costruzione di centri commerciali di cui al d. lgs. 114/1998 1998 con superficie di vendita superiore a 1.500 m2 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o con superficie di vendita superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.


PARTE II: Competenze delle Province
PROGETTI ASSOGGETTATI A VIA



Allegato A
Tipologia progettuale
z)(108)

af bis) (109)
Strade urbane di scorrimento

PROGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VIA



Allegato B
Tipologia progettuale
1. Agricoltura
c)(13)
Impianti per l’allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione di oltre 30 kg o 45 posti scrofe, 300 ovicaprini e 50 posti bovini.
f)(13)
Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.
g)(13)
Impianti per il trattamento biologico o anche chimico fisico (quali ad esempio digestori per la produzione del biogas, denitrificatori, impianti di strippaggio, etc.) di reflui di allevamenti, biomasse e/o altre materie organiche, con una potenzialità di trattamento superiore a 150 tonnellate/giorno di materie complessivamente in ingresso al sistema.
2. Industria energetica ed estrattiva
f)(110)

i)(13)
Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali
h)(13)
Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari.
i)(13)
Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume.
7. Progetti di infrastrutture
c)(13)
Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone.
e)(13)
e1) (110)
e2) Piattaforme logistiche, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.
l)(13)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.
m)(110)

z)(110)

8. Altri progetti
b)(13)
Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.
c)(13)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro.
d)(13)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 m2.
g)(111)

n)(13)
Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane con capacità superiore a 10.000 metri cubi.
o)(13)


NOTE:
78. L'alinea dell'Allegato A è stata abrogata dall'art. 10, comma 1, lett. v) della l.r. 12 dicembre 2011, n. 36. Torna al richiamo nota
79. La tipologia progettuale di cui alle lettere c1) e c2) dell'Allegato A sono state abrogate dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 1) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
80. La tipologia progettuale di cui alla lettera c bis) dell'Allegato A è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 2) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 12. Torna al richiamo nota
81. Le tipologie progettuali di cui alle lettere h), l), z), ab) e al) dell'Allegato A sono state abrogate dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 3) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
82. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. f) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
83. La tipologia progettuale di cui alla lettera u) dell'Allegato A è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 4) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
84. La lettera dell'Allegato A è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. g) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 . La tipologia progettuale di cui alla lettera v) dell'Allegato A è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 5) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
85. La lettera dell'Allegato A è stata aggiunta dall'art. 20, comma 1, lett. i) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 . La tipologia progettuale di cui alla lettera af bis) dell'Allegato A è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 6) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
86. L'autorità competente di cui alla lettera af bis) è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 6) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
87. La lettera dell'Allegato A è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 . La tipologia progettuale di cui alla lettera ag) dell'Allegato A è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 7) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
88. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. e) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
89. La tipologia progettuale di cui alla lettera ai) dell'Allegato A è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 8) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
90. La tipologia progettuale di cui alla lettera am) dell'Allegato A è stata modificata dall'art. 10, comma 1, lett. v), numero 9) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
92. La tipologia progettuale di cui alla punto 1 e) dell'Allegato B è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 2) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
93. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. j) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
94. Il punto 2 dell'Allegato B è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 3) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
95. L'allegato è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 30 marzo 2016, n. 8. Torna al richiamo nota
96. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. d) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente dall'art. 20, comma 1, lett. p) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
97. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. e) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e successivamente dall'art. 20, comma 1, lett. q) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
98. I punti 7. e1), 7. f), 7. g), 7. m), 7. q) e 7. z) dell'Allegato B sono stati abrogati dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 4) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
99. Il punto 7. e2) dell'Allegato B è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 5) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
100. Il punto 7. h) dell'Allegato B è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 6) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
101. Il punto 7. p) dell'Allegato B è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. w), numero 7) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
102. La lettera dell'allegato B è stata modificata dall'art. 7, comma 12, lett. f) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. La lettera z.b) è stata successivamente modificata dall'art. 10, comma 1, lett. t) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
103. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lett. s) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. li allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
104. La lettera dell'allegato B è stata sostituita dall'art. 7, comma 12, lett. g) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
105. La lettera dell'allegato B è stata sostituita dall'art. 7, comma 12, lett. h) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
106. L'allegato B è stato modificato dall'art. 10, comma 7, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
108. La tipologia progettuale z) è stata abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. x), numero 2) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
109. La tipologia progettuale af bis) è stata aggiunta dall'art. 10, comma 1, lett. x), numero 3) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
110. Le tipologia progettuali 2. f), 7. e1), 7. m) e 7. z), dell'Allegato C, Parte II (Competenze delle province) sono state abrogate dall'art. 10, comma 1, lett. x), numero 4) della l.r. 12 dicembre 2017, n. 36. Torna al richiamo nota
111. La lettera è stata abrogata dall'art. 20, comma 1, lett. w) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Gli allegati A, B e C sono stati successivamente aggiornati, ai sensi dell'art. 2, comma 8 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 5, con deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2015 n. X/3826, pubblicata sul B.U.R.L. del 17 luglio 2015, s.o. n. 29. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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