Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 6 ter
(Utilizzo di energie sostenibili nelle medie e grandi strutture di vendita)(20)
1. La Giunta regionale prevede criteri premiali per il rilascio delle autorizzazioni relative alla realizzazione e all’ampliamento delle grandi strutture di vendita in relazione alla qualità delle prestazioni energetiche degli edifici e alla percentuale di copertura del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, nonché alla realizzazione di infrastrutture per la fornitura di energia elettrica ai veicoli e alle celle frigorifere dei mezzi di trasporto in sosta, al fine di evitare le emissioni connesse all’uso di generatori.
2. La Giunta regionale promuove accordi con le associazioni ed i soggetti rappresentativi della media e grande distribuzione per la progressiva adozione di sistemi di gestione dell’energia finalizzati al progressivo risparmio energetico, anche adottando uno specifico schema di certificazione su base regionale.
NOTE:
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 22, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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