Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 17
(Funzioni regionali)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualità del servizio da rendere al consumatore, nonché valutando le ragioni di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.(32)
2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione e lo spostamento delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva attraverso apposito sistema informatico accessibile direttamente dai comuni.(33)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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