Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 18 ter
(Sagre)(39)
1. I comuni, sulla base di linee guida deliberate dalla Giunta regionale, predispongono un regolamento delle sagre con il quale definiscono:
a) le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea;
b) le modalità di coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti già presenti sul territorio;
c) i criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell’artigianato locale;
d) le misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale di cui all’articolo 18 bis;
e) le indicazioni e i limiti all’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, in relazione alla presenza di motivi imperativi di interesse generale.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni del regolamento comunale si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro secondo quanto previsto dal regolamento medesimo.
3. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), qualora vi sia una mancata comunicazione da parte degli organizzatori, gli stessi sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.(41)
4. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.
5. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.
NOTE:
41. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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