Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 51
(Servizi ausiliari)
1. L'ente gestore che provvede di regola direttamente a tutti i servizi svolti all'interno dell'area di mercato può affidare mediante procedura ad evidenza pubblica:
a) il servizio di traino e trasporto;
b) il servizio di pulizia del mercato;
c) il servizio di bar e ristoro;
d) il servizio frigorifero;
e) il servizio di presa e consegna vagoni ferroviari e contenitori;
f) il servizio di posteggio per veicoli;
g) il servizio di vigilanza notturna;
h) ogni altro servizio ausiliario del mercato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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