Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 6
Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere
(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6
Art. 69
(Funzioni autorizzatorie dei comuni)
1. Il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente capo e degli atti connessi è di competenza del comune competente per territorio.
2. In coerenza con l’atto di programmazione di cui all’articolo 4 bis e gli indirizzi di cui all’articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.(144)
2 bis. Ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.(145)
2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.(146)
3. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990.(147)
4. La domanda di autorizzazione o, nei casi previsti, la SCIA è presentata al comune competente con l'indicazione delle generalità o della denominazione, o ragione sociale, della residenza o sede legale e della nazionalità del richiedente e dell'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività.(148)
5. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda ovvero, nel caso di presentazione della domanda a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'ufficio ricevente.
6. L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:
7. La domanda di autorizzazione si intende accolta se entro quarantacinque giorni dalla data della relativa presentazione il comune non comunica all’interessato il provvedimento di rigetto.(149)
8. Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale il soggetto deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.
10. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
11. Il comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.(150)
12. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati; in qualsiasi momento, anche su richiesta del comune, la CCIAA può svolgere controlli a campione sul permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 65.
13. Il comune comunica immediatamente gli estremi dell’autorizzazione o della SCIA, in via telematica, al prefetto e al questore.(151)
14. Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano.(152)
NOTE:
144. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. z) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3e successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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147. Il comma è stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. z) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. c) della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia