Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 72
(Attività temporanea di somministrazione)(153)
1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), nonché di fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. L'attività di cui al comma 1è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune territorialmente competente:
a) nelle zone sottoposte a tutela artistica, storica, architettonica, paesaggistica e ambientale;
b) in tutte le zone per le quali i comuni abbiano previsto l'assoggettamento ad autorizzazione delle attività di somministrazione non temporanea.
3. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1è necessario il possesso dei requisiti di cui all'articolo 65 e il rispetto delle condizioni di sicurezza e delle normative igienico-sanitarie.
4. L'attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione nei locali e nei luoghi nei quali la stessa si svolge.
NOTE:
153. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 4, lett. a) della l.r. 29 aprile 2016, n. 10. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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