Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 80
(Sanzioni)
1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).(149)
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 17 bis, comma 3, del r.d. 773/1931.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater, del r.d. 773/1931.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).
5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.(150)
NOTE:
149. Il comma è stato sostituito dall'art. 25, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
150. Vedi avviso di rettifica BURL 12 febbraio 2010, n. 6, 2° suppl. ord.. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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