Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 85
(Competenze dei comuni)
1. I comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, comprese le concessioni di impianti autostradali;
b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 86, comma 2;
e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, inclusi impianti per aeromobili e per natanti ad uso privato;
g) il rilascio di autorizzazioni per impianti di distribuzione carburanti per natanti ed aeromobili ad uso pubblico;
h) l’adozione dei provvedimenti relativi alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;(168)
i) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
j) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
k) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
l) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
m) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
n) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe;
o) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, di cui agli articoli 88 e 96;
o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.(169)
2. Le competenze di cui al presente articolo sono esercitate avvalendosi dello sportello unico, e nel rispetto dei provvedimenti di cui all'articolo 83.
NOTE:
168. La lettera è stata modificata dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 8 luglio 2015, n. 20. Torna al richiamo nota
169. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. f) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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