Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 89 bis
(Obblighi di dotazione del prodotto metano e di erogatori di elettricità per veicoli per impianti esistenti)(179)
1. E’ fatto obbligo per tutti gli impianti di distribuzione di carburanti stradali situati sulla rete ordinaria già esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel corso del 2015 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 10 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite di concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2018, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
2. E’ fatto altresì obbligo per tutti gli impianti di distribuzione carburanti stradali situati sulla rete ordinaria esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano nel corso del 2017 un quantitativo complessivo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni di litri e che si trovano nel territorio di una delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10 per almeno due anni su sei negli anni dal 2009 al 2014, di presentare, entro il 31 dicembre 2020, un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL, da realizzare nei successivi ventiquattro mesi dalla data di presentazione del progetto.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 possono essere assolti dal titolare dell’impianto di distribuzione carburanti dotando del prodotto GNC o anche GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW, un altro impianto nuovo o già esistente, ma non soggetto all’obbligo di cui ai commi 1 e 2, purché sito nell’ambito territoriale della stessa provincia, con priorità laddove il bacino risulti carente.
4. In caso di inadempimento a quanto previsto dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente alla dotazione di infrastrutture di ricarica elettrica i titolari degli impianti sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria, individuata all’articolo 101, comma 4 ter, e a eventuale e successiva sospensione di cui all’articolo 100, comma 3, lettera b bis).(180)
4 bis. La disposizione di cui al comma 4, in relazione all’obbligo di cui al comma 1, si applica a far data dal 1 ottobre 2022.(181)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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