Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 148 quinquies
(Revoche)(221)
1. E’ disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 148 ter:
a) qualora si verifichi un’alterazione delle caratteristiche dell’attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento;
b) in caso di cessazione o di trasformazione dell’attività o di modifica di destinazione d’uso dei locali.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti dell’attività che abbia ottenuto contributi o agevolazioni ai sensi dell’articolo 148 quaterè, altresì, disposta la revoca dei contributi o delle agevolazioni concessi nei tre anni precedenti, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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