Legge Regionale 6 agosto 2010 , n. 14

Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale

(BURL n. 32, 1° suppl. ord. del 10 Agosto 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-08-06;14

Art. 3
(Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia))(2)
2. 'L'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) avente sede a Milano, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia nei limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 30/2006 e del presente articolo. Svolge le seguenti funzioni e attività, nell'ambito degli indirizzi regionali:(4)
0a) supporto alle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla direzione generale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro;(5)
a) studi e ricerche inerenti agli assetti e ai processi istituzionali, territoriali, economici e sociali con finalità di supporto tecnico-scientifico all'attività di definizione, programmazione, valutazione, attuazione e monitoraggio delle politiche regionali;(6)
b) (7)
c) gestione della funzione statistica regionale, anche in raccordo con l'ISTAT, in osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati a scopi statistici;
d) gestione degli osservatori istituiti dalla Giunta regionale e coordinamento di quelli istituiti dagli enti del sistema regionale, esclusi gli osservatori istituiti in base a leggi statali e finanziati dallo Stato;
e) formazione del personale della Regione e degli enti del sistema regionale, nonché del personale di altri enti e aziende pubbliche o di enti operanti in rapporto con il pubblico.
2 bis. Il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, lettere a) e d) avviene, anche tramite un'infrastruttura tecnica o anche organizzativa dedicata, secondo modalità disciplinate dall'apposito regolamento che definisce, in particolare, i tipi di dati, le specifiche finalità del loro trattamento, le operazioni eseguibili, le misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate nonché i diritti dell'interessato secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) del 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione del dati)).(8)
3. Sono organi dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) :(9)
a) (10)
b) il Direttore generale;
c) il Collegio di revisori;
c bis) il Comitato di indirizzo.(11)
4 bis. Il Comitato di indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca. Il Comitato è composto da sette membri, compreso il coordinatore, di comprovata competenza ed esperienza tecnico scientifica in materia di ricerca, statistica e formazione e dura in carica cinque anni. I componenti sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore. Alle suddette designazioni si applica la disciplina di cui alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione), ivi compreso quanto previsto dall'articolo 2 della medesima legge regionale. Due dei componenti designati dalla Giunta regionale sono indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza.(13)
4 ter. Ai componenti del Comitato di indirizzo spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale.(13)
4 quater. Il Comitato di indirizzo esercita una costante azione di indirizzo e monitoraggio rispetto alle attività di ricerca, formazione e studio svolte da PoliS­Lombardia. In particolare, il Comitato di indirizzo:(13)
a) approva, su proposta del Direttore generale, il piano pluriennale di attività, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, ed il programma di lavoro annuale sulla base del suddetto piano pluriennale;
b) approva, su proposta del Direttore generale, la relazione annuale sull'attività svolta;
c) assume determinazioni in merito alle ulteriori iniziative di ricerca e di studio, non previste dal piano pluriennale di attività e dal programma di lavoro annuale, richieste dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale;
d) assicura il raccordo con la comunità scientifica e accademica, anche proponendo iniziative di confronto su tematiche di interesse strategico regionale.
8. Le deliberazioni di cui al comma 9, lettera a), sono trasmesse alla Giunta regionale per l'approvazione entro trenta giorni dal ricevimento; trascorso tale termine senza che la Giunta regionale si sia espressa, si intendono approvate.(17)
9. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) ed esercita i poteri gestionali. E' nominato dalla Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso del diploma di laurea che abbiano competenze ed esperienze professionali coerenti con il ruolo da svolgere. Il suo incarico è regolato, secondo le previsioni del regolamento di organizzazione, da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale, rinnovabile. Compete, in particolare, al Direttore approvare:(18)
a) i regolamenti di organizzazione e di contabilità;
b) il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c) (19)
d) (19)
9 bis. Il Direttore generale predispone e propone al Comitato di indirizzo:(20)
a) il piano pluriennale di attività e il programma annuale;
b) la relazione annuale sull'attività svolta.
10. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri. Il Collegio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) verifica la regolarità amministrativa e contabile;
b) vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.
12. Il regolamento di organizzazione specifica, in particolare, le attribuzioni degli organi e definisce l'articolazione interna.
13. Costituiscono entrate dell'ente:
a) le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri enti pubblici, così ripartite:
1) contributo annuo della Regione per le spese di funzionamento, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
2) contributi specifici della Regione per attività istituzionali affidate all'Ente;
3) contributi da parte di enti pubblici o privati;
b) le entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a enti pubblici o privati;
c) le entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
d) le entrate derivanti da prestiti o da altre operazioni creditizie.
NOTE:
2. La rubrica è stata sostituita dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 1) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 2) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 3) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 3) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 4) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. La lettera è stata modificata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 4) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. a) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
7. La lettera è stata abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
9. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 5) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 Torna al richiamo nota
10. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 6) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
11. La lettera è stata aggiunta dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 7) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 8) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 9) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 10) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
15. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 11) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
16. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 12) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
17. Il comma è stato modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 13) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato modificato dall'art. 26, comma 6, lett. d), numero 5) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Vedi deliberazione della Giunta regionale n. X/7367. Il comma è stato ulteriormente modificato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numeri 5) e 14) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
19. La lettera è stata abrogata dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 14), lett. c) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
20. Il comma è stato aggiunto dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 15) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
21. Il comma è stato abrogato dall’art. 10, comma 4, lett. a), numero 16) della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. XI/2730 del 23 dicembre 2019 e relativo comunicato regionale 27 gennaio 2019, n. 9, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia s.o. n. 5 del 30 gennaio 2020, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10, comma 2, ultimo periodo della legge regionale 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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